Il decreto cosiddetto Rilancio, legge n. 34 del 19 Maggio 2020, amplia la percentuale di detrazione spettante in caso di riqualificazione energetica e sismica degli immobili innalzando la percentuale fino al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021

Di seguito le tre tipologie di interventi che possono usufruire del bonus:

1 | CAPPOTTO TERMICO

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali ( facciate e coperture piane) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

2 | SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE NEI CONDOMINI

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Gli impianti possono essere a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. È ammesso l’abbinamento anche con sistemi di microcogenerazione.

In questo caso l’importo massimo detraibile è di €. 30.000 per unità immobiliare.

3 | SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE IN EDIFICI UNIFAMILIARI

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Sono inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure ancora, abbinati con impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a 30mila euro e include, anche in questo caso, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

Indispensabile il “salto” di due classi energetiche

A differenza dei bonus canonici, il bonus al 110% non può essere applicato indistintamente su tutti gli immobili residenziali. Si può sicuramente applicare ai condomini senza alcuna discriminazione e sulle case adibite ad abitazione principale (che non è la stessa cosa della prima casa). Sono espressamente escluse le seconde case salvo il fatto che siano parte di un condominio (in questo caso sarà possibile accedere al bonus in quanto l’interno condominio effettuerà gli interventi).

L’intervento di efficientamento energetico deve comportare uno scatto migliorativo di almeno due classi di efficienza energetica. Nel caso sia impossibile ottenere lo scatto, occorre raggiungere la più alta classe di efficienza. Se non fosse possibile fare questo scatto, allora bisogna raggiungere la classe più elevata.

Tutti gli interventi dovranno essere asseverati da tecnici abilitati che dovranno anche asseverare la congruità dei prezzi applicati e garantire che ci siano i requisiti necessari per l’accesso ai bonus.

 

Sconto in fattura e cessione possibili.

Il luogo della detrazione, si può usufruire di due meccanismi già noti. L’ammontare del credito può materializzarsi in uno sconto in fattura oppure il credito spettante può essere ceduto alle banche. Cessione del credito di imposta, totale o parziale, a terzi: in questo caso il contribuente anticipa la spesa in fattura, ma successivamente cede il credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari al fine di ottenere un immediato rimborso della spesa sostenuta;

Sconto in fattura: la cessione del credito potrebbe anche essere direttamente all’impresa che realizza i lavori. In questo caso lo sconto sarebbe in fattura, con l’impresa che poi potrebbe utilizzare il credito al 110% in compensazione per il pagamento delle imposte oppure cederlo essa stessa alle banche.

Le informazioni fanno riferimento alle disposizioni Normative vigenti (fine maggio 2020).